Gestione ricorsi per violazioni al Codice della Strada
gestione ricorsi in ordine a sanzioni per violazioni al Codice della Strada
Responsabile del Procedimento: Ag. Donatella BATTINO
mail:polizialocale@comune.aglientu.ot.it
telefono:079/6579115
Responsabile del Servizio e del potere sostitutivo in caso di inerzia: Ten. Emilio TIVEDDU
mail:polizialocale@comune.aglientu.ot.it
telefono:079/6579110
Titolare potere sostiturivo in caso di mancata adozione: segretario comunale
mail: segretariocomunale@comune.aglientu.ot.it
telefono: 079/6579104
Requisiti
Il ricorso avverso il verbale è lo strumento giuridico per l'esercizio del diritto alla difesa previsto per le sanzioni amministrative. ATTENZIONE CONDIZIONE FONDAMENTALE PER PRESENTARE IL RICORSO È CHE NON SIA ANCORA STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLE SOMME INDICATE NEL VERBALE. Esistono due diverse possibilità: - il ricorso al Prefetto - il ricorso al Giudice di Pace Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale. Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale. Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore. Il ricorso (detto anche scritto difensivo) va redatto in carta semplice e deve contenere l’intestazione “Al Prefetto di Sassari”. Vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare chiaramente le richieste. E’ possibile allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per confortare le sue motivazioni (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.). Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso. Occorre inoltre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare ed allegare una copia del verbale in questione. Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale al Prefetto. Il ricorso può essere presentato: - tramite raccomandata a/r direttamente al Comando Polizia Locale di Aglientu – Via Pariseddu n. 39 – 07020 AGLIENTU; OPPURE - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pollizialocale.aglientu@pec.it - tramite fax al n. 0796579126 - direttamente presso gli Uffici della Polizia Locale di Aglientu, Via Pariseddu n. 39. Orari di apertura: i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 10,30; OPPURE alla Prefettura di Sassari - Piazza D'Italia n. 31, 07100 SASSARI - pec protocollo.prefss@pec.interno.it Si ribadisce che occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso. Dal ricevimento del ricorso l’Ufficio della Polizia Locale ha 30 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura. La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 30 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o un provvedimento di archiviazione del verbale. L’ordinanza di ingiunzione di pagamento (sempre emessa nel caso in cui il Prefetto non accolga la domanda di archiviazione contenuta nel ricorso) deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua emissione, pena la nullità. Attenzione: nel caso venga richiesta l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione. In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista. L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Tempio Pausania - Via Limbara n. 9 - 07029 TEMPIO PAUSANIA, oppure inviandola tramite raccomandata a/r.Costi
-Normativa
Art. 201- 203 - 204 e 204bis del Codice della Strada
Art. 17 Legge 689/81
Documenti da presentare
Istanza ricorso
Incaricato
Ten. Emilio TivedduTempi complessivi
30 ggDocumenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
---|---|---|
Modulo ricorso Prefetto | ![]() |
28 kb |
Strumenti di utilità
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